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Statuto

LA SOCIETA'

Gruppo Sportivo Pallamano Tavarnelle
Sede Tavarnelle Val di Pesa (FI)  Via B.Naldini, 21
C.F. e P.Iva  03944730484

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30/12/2004
Il giorno 30 del mese di dicembre dell’anno duemilaquattro  alle ore 21,30 in Tavarnelle Val di Pesa (FI), via B.Naldini n. 21 si è riunita in prima convocazione l’Assemblea straordinaria del Gruppo Sportivo Pallamano Tavarnelle per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Modifiche statutarie;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Soci.
Assume la presidenza il Signor Paolo Mazzuoli il quale chiama a fungere da Segretario il Signor Alessandro Pierattoni, il quale accetta.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti gli associati, dichiara l’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare e presenta ai Soci la bozza di Statuto sociale che formerà oggetto di discussione. A tal proposito il Presidente fa notare la necessità di dover modificare il dettato dello Statuto sociale, in relazione all’art.90 legge 27/12/2002 n. 289, modificato dal D.L. 22/3/04 n. 72, convertito nella Legge 21/5/2004 n. 128,  soffermandosi sugli specifici argomenti per i quali si presenta necessaria l’integrazione delle clausole statutarie. Il Presidente procede, quindi, alla lettura del nuovo testo dello Statuto e risponde alle richieste di chiarimento presentate dai Soci.
I Soci, dopo ampia ed approfondita discussione, deliberano all’unanimità di approvare i nuovi articoli dello Statuto sociale che, nella nuova formulazione, si allega integralmente al presente verbale sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente lo Statuto sociale precedente.
Gli associati danno, inoltre, mandato al presidente di svolgere tutte le formalità conseguenti la presente delibera.
Riguardo al punto di cui sub 2. dell’Ordine del Giorno, non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola ed essendo, pertanto, esauriti i punti previsti dallo stesso, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 23,30.


Il Presidente                                                      Il Segretario
Paolo Mazzuoli                                                 Alessandro Pierattoni



S T A T U T O dell'associazione G.S. PALLAMANO TAVARNELLE Asd

TITOLO I
Costituzione - Sede - Scopi - Organi
Art. 1 - E’ costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del C. Civile,  un’associazione denominata “GRUPPO SPORTIVO PALLAMANO TAVARNELLE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”,  con sede in  Tavarnelle Val di Pesa,  Provincia di Firenze, Via Benedetto Naldini n. 21.
Art. 2 - Scopi dell’associazione sono:
• la promozione, lo sviluppo, la diffusione e l’organizzazione  di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica della  pallamano, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci,  mediante la gestione di ogni forma di attività  agonistica e ludico addestrativa o di ogni altro tipo di attività motoria   idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina sportiva della pallamano in genere, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallamano.
• collaborare con altre associazioni ed organizzazioni che si occupano della disciplina sportiva della pallamano e facilitare relazioni fra gli appassionati di tale disciplina ad ogni livello, sul territorio nazionale ed estero;
• suscitare con tutti i mezzi a propria disposizione il più fattivo interesse per i problemi attinenti la pratica, la promozione, la diffusione e lo sviluppo dello sport della pallamano collaborando con ogni iniziativa che persegua gli stessi scopi;
• promuovere la formazione dei propri associati con dirette iniziative ed affiancando ed integrando ogni iniziativa statale, regionale, locale e dell’Unione Europea che persegua gli stessi scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione impianti sportivi ed altre attrezzature sia immobili che mobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni, Enti Pubblici e/o terzi in genere.
L’associazione svolge la propria attività secondo il presente statuto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statutarie della F.I.G.H.
(Federazione Italiana Giuoco Handball) impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.G.H. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Art. 3  - L’associazione è apolitica,  non persegue fini di lucro e svolge la sua attività senza distinzione di religione, di politica e di razza. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 4  - La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5  -  Gli organi dell’associazione sono:
a)  l’Assemblea dei  Soci;
b)  il Consiglio Direttivo;
c)  il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario.
TITOLO II
I Soci
Art. 6  -  Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi purché maggiorenni.
I Soci si distinguono in:
• Fondatori: quelli indicati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione;
• Ordinari: tutti i cittadini italiani e/o stranieri che, avendone fatta domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo;
• Sostenitori: coloro che contribuiscono, in misura superiore alla quota associativa stabilita, al sostenimento della vita economica del sodalizio;
• Onorari: le alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento, o coloro i quali hanno acquisito eccezionali benemerenze verso l’Associazione; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 7  - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo osservando quanto segue:
1. indicazione dei propri dati anagrafici e della professione e/o attività svolta;
2. dichiarazione di attenersi a quanto previsto nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.
Art. 8  - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare tale ammissione entro trenta (30) giorni.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto allo stesso Consiglio Direttivo.
Art. 9  -   Tutti i soci, in regola con il versamento della quota annua,   hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci maggiorenni, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, godono dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.  I soci sono tenuti:
• al pagamento della tessera sociale annuale;
• ad osservare, sin dal momento della loro adesione od ammissione, il presente Statuto, le eventuali modifiche apportate a quest’ultimo e le delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote;
• a dare la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte; essi non sono inoltre rivalutabili.
Art. 10  -  Tutti i soci, indistintamente, sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e/o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento della tessera associativa e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, essere riammessi versando una nuova quota di iscrizione.
Sulle domande di riammissione delibererà la prima assemblea dei soci successiva a tale richiesta.


TITOLO III
Entrate - Patrimonio Sociale – Rendiconto economico-finanziario
Art. 11 - Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci, Enti e da terzi in genere;
c) dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione di manifestazioni di cui all’Art. 2 del presente Statuto;
d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione.
Art. 12  -  Il patrimonio sociale è indivisibile ed è così costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
b) da contributi volontari, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
c) dal fondo di riserva degli avanzi di gestione;
d) dagli eventuali impianti sportivi di proprietà dell’Associazione;
e) dai trofei aggiudicati definitivamente in manifestazioni, gare, ecc.;
f) dal materiale e dall’attrezzatura di proprietà dell’associazione.
Le somme versate per la tessera associativa e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
E’ espressamente vietato distribuire o dividere fra gli associati,  anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 13  -  L’esercizio sociale ha inizio il 1°settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
E’ fatto obbligo al Consiglio direttivo procedere alla formazione del rendiconto economico-finanziario di ogni anno sociale che deve essere presentato, per l’approvazione, all’assemblea ordinaria dei soci.  Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 14  - Gli eventuali avanzi della gestione saranno destinati a totale vantaggio degli scopi sociali indicati al precedente Art. 2.
TITOLO IV
L’Assemblea dei Soci
Art. 15  - L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.  Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Esse sono convocate con annuncio scritto inviato ad ogni socio, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, oppure affisso presso la sede dell’Associazione, almeno 8 (otto) giorni  prima della data stabilita per l’assemblea stessa.
Nella richiesta di convocazione dovranno essere elencate le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono presentare.
Art. 16  -  L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. Essa:
• approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
• elegge il Presidente;
• elegge il Consiglio Direttivo;
• approva il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e quello preventivo per l’esercizio successivo;
• discute ed approva la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
• delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
Art. 17  -  L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, ogniqualvolta esso lo ritenga necessario; è convocata, inoltre, su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) del totale dei Soci iscritti. Per le modalità di convocazione segue le disposizioni previste al precedente Art. 15. Essa delibera:
• sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
• sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
• sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
L’assemblea dovrà avere luogo entro i trenta (30) giorni successivi alla data della richiesta.
Art. 18 -  In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.
Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione.
In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Esse deliberano validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti ad esclusione del caso di modificazioni statutarie, in cui sarà necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti validi espressi in Assemblea, e del caso di scioglimento previsto al successivo Art. 28.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota annuale o di ogni somma comunque dovuta all’Associazione. Ciascun Socio ha diritto di farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all’Associazione.
Art. 19  -  Le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo (1/10) dei presenti od in occasione dell’elezione delle cariche sociali. Il Presidente, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Soci con funzione di scrutatori scegliendoli fra quelli presenti.
Alla votazione partecipano tutti i soci.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario; il verbale stesso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto e verrà conservato agli atti dell’Associazione in modo da poter essere visionato da ogni Socio che ne faccia richiesta.
Art. 20  - L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta in primo luogo dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in secondo luogo, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dal Consigliere presente avente maggiore anzianità come Socio.
TITOLO V
Cariche sociali
Art. 21 - Le prestazioni rese da tutti i membri eletti sono forniti a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
a) coloro che non siano cittadini italiani e/o stranieri maggiorenni;
b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo;
c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal CONI, dalla F.I.G.H. o da altra Federazione sportiva.
La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo, restano valide per tutta la durata (quattro anni). Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. In ogni caso di parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea Ordinaria, si dovrà, entro 30 (trenta) giorni convocare l’Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Il Consiglio Direttivo
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) nominati dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Art. 23  -  Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.
Qualsiasi convocazione del Consiglio Direttivo dovrà contenere l’elencazione delle materie da trattare.
Art. 24  -  Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba ritenersi esaustiva, deve:
• redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
• redigere il rendiconto economico-finanziario e quello preventivo relativi agli esercizi sociali;
• predisporre i progetti per l’impiego dell’avanzo di bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
• stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
• formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
• deliberare, in maniera inappellabile, in merito all’ammissione, sospensione, radiazione ed espulsione dei soci ;
• favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione;
• assumere tutte le decisioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione;
• stabilire l’importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
• determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti; esse sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le accettazione di nuovi Soci di qualsiasi categoria devono essere prese con non più di 2 (due) voti contrari.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o per scrutinio segreto a giudizio del Presidente, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che avvengano a scrutinio segreto.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.
Il Presidente
Art. 25 - Al  Presidente è affidata la rappresentanza legale dell’associazione con poteri di firma sociale. Egli:
• convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, ne presiede le adunanze e ne sottoscrive le deliberazioni;
• firma il rendiconto economico-finanziario e quello preventivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
• vista, di regola, la corrispondenza.

Il Vice Presidente
Art. 26 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario
Art. 27 - Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;  redige i verbali delle riunioni e delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell’Associazione; come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
TITOLO VIII
Clausola compromissoria – Scioglimento – Norma di rinvio
Art. 28  - Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza (F.I.G.H.).  In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.  L’arbitrato avrà sede in Firenze e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile,  dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza.
Art. 29  - L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti. Per l’approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari, in prima convocazione, almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe, in seconda convocazione, il 50 % + 1 (cinquanta per cento più uno) dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe ovvero a fini di pubblica utilità,  fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.  
Art. 30 - Per quanto non stabilito nel presente Statuto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione sportiva nazionale (o ente di promozione sportiva) di appartenenza e in subordine quelle  dettate dal Codice Civile in materia di associazioni e le norme contenute nel regolamento eventualmente compilato dal Consiglio Direttivo. Tali norme, che devono, in ogni caso, non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.



 
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